Pensioni

Pensione Inabilità

A chi è rivolto

La pensione di inabilità è una prestazione reversibile, legata a due condizioni: il versamento di contributi per almeno cinque anni dei quali tre nell’ultimo quinquennio, e il riconoscimento da parte dell’ufficio medico legale dell’Inps di “una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”.

Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.

Chi ne ha diritto

Requisito indispensabile è la cessazione di ogni attività lavorativa. Pur richiedendo la cessazione di ogni rapporto di lavoro e la cancellazione dagli albi professionali e dagli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi, l’Inps si riserva di verificare, a sua discrezione, la permanenza dello stato di inabilità assoluta.

Misura e decorrenza
La misura della pensione è pari all'importo dell'assegno ordinario di invalidità più una maggiorazione dell'anzianità contributiva. La decorrenza è fissata al mese successivo alla presentazione della domanda, purché sia cessata l’attività lavorativa. In caso contrario, la pensione decorre dal mese successivo alla cessazione. Per le mensilità successive alla domanda, ma antecedenti alla cessazione, l’istituto liquiderà un importo pari all’assegno ordinario di invalidità.

La domanda
Si può presentare alla sede Inps territoriale tramite l’Inca-Cgil. Contestualmente, deve essere inoltrato un certificato medico mod. SS3 attestante la menomazione della capacità di lavoro. L’Inca Cgil si avvale della collaborazione di medici legali che possono occuparsi della compilazione di questo fondamentale certificato.

Pensione di inabilità e rendita Inail
Per le decorrenze dal 1° settembre 1995 i trattamenti di invalidità liquidati dall' Inps (assegno ordinario e pensione di inabilità) e la rendita Inail sono incumulabili se riferiti allo stesso evento o causa. In questo caso è liquidata interamente la prestazione dell'Inail e solo per la parte eccedente il trattamento previdenziale.
Tale disposizione, introdotta con la riforma n. 335/1995, coinvolge anche le pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge ma, in tali fattispecie, continua l'erogazione della prestazione Inps cristallizza

Documenti necessari

Carta d'identità e tessera sanitaria del richiedente e del coniuge (se coniugato)

Certificato medico SS3

Dichiarazione dei redditi 

Codice Iban

 

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