Pensioni

Ape Sociale

A chi è rivolto

L’Ape - Anticipo pensionistico – è una indennità economica a carico dello Stato, erogata dall’Inps a soggetti in possesso di particolari condizioni.

Istituita in via sperimentale con la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, per il periodo inizialmente individuato a partire dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 2019 e ancora al 31 dicembre 2020 con la legge n. 160/2019, pur mantenendo la caratteristica di misura sperimentale. La legge n.178 del 30 dicembre 2020, ha previsto un'ulteriore proroga a tutto il 2021 per coloro che nello stesso anno maturano i requisiti  previsti. Il comma 91 della legge 30 dicembre 2021  ha previsto la proroga dell'Ape sociale  al 31 dicembre 2022.

L’importo dell’indennità di Ape sociale è pari alla rata mensile della pensione spettante, calcolata al momento dell’accesso alla prestazione. L’importo non può, in ogni caso, superare i 1.500 € mensili. L’indennità viene erogata direttamente dall’Inps in 12 mensilità l’anno e fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento pensionistico conseguito anticipatamente rispetto all'età per la pensione di vecchiaia.

Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.

Chi ne ha diritto

L’indennità può essere richiesta dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata che abbiano compiuto 63 anni di età e siano in possesso rispettivamente di almeno 30 o 36 anni di contributi.

Soggetti che hanno compiuto 63 anni di età, possono accedere all’indennità se in possesso di almeno 30 anni di contribuzione e si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • in disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione;
  • assistono da almeno 6 mesi il coniuge o la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap grave ovvero, dal 1° gennaio 2018, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • riconosciuti invalidi civili con una percentuale almeno del 74%.

E' stata eliminata la condizione, ai fini dell'accesso alla misura, che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) dui alla lettera a) del comma 179 dell L. 232/2016

Soggetti che hanno compiuto 63 anni di età, possono accedere all’indennità con almeno 36 anni di contribuzione e se, per almeno 6 anni negli ultimi 7 o, come disposto dalla legge di bilancio 2018, 7 anni negli ultimi 10, abbiano svolto una delle seguenti attività lavorative classificate come particolarmente difficoltose e rischiose:

  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • conciatori di pelli e pellicce;
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
  • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavoratori che svolgono attività usuranti;
  • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Il comma 92 prevede l’ampliamento delle professioni cd. “gravose” di cui all’allegato C all’art. 1, comma 179, lett. d), della l. 232/2016 (LB 2017) in vigore dal 1° gennaio 2018. In particolare, prevede che le disposizioni a favore dei lavoratori c.d. gravosi si applicano alle seguenti 23 categorie professionali individuate in base alla classificazione Istat (allegato 3 LdB):

  •  Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
  • Tecnici della salute 
  • Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate 
  • Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 
  • Operatori della cura estetica 
  • Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati 
  • Artigiani, operai specializzati, agricoltori 
  • Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali 
  • Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli 
  • Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilate 
  • Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta 
  • Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica 
  • Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque 
  • Conduttori di mulini e impastatrici 
  • Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali 
  • Operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
  • Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 
  • Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
  • Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
  • Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli 
  • Portantini e professioni assimilate 
  • Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca 
  • Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni  

Per la maturazione del requisito contributivo necessario, 30 o 36 anni, è possibile cumulare i contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali, in paesi comunitari ed extracomunitari, se l’Italia ha con questi stipulato una specifica convenzione, eventuali periodi coincidenti dovranno essere valutati una sola volta.

Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni. Il comma 93 prevede che “le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2022”. Pertanto, i soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni previste dalla norma nel corso dell'anno 2022 devono presentare domanda per il riconoscimento delle condizioni entro il 31 marzo 2022 ovvero entro il 15 luglio 2022. Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.

A partire dal 2018, le lavoratrici madri possono accedere all’indennità con un’anzianità contributiva ridotta rispetto ai 30/36 anni necessari. La riduzione prevista è di 12 mesi per ogni figlio/a, fino ad un massimo di 2 anni.

Occorre tener presente che:

  • L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione, con l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale e con l’Asdi.
  • L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di € 8.000 annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di € 4.800 annui.
  • Non spettano gli assegni al nucleo familiare.
  • Non spetta l’integrazione al trattamento minimo.
  • L’indennità non è reversibile ai superstiti.
  • L’indennità non genera contribuzione, i relativi periodi di fruizione non sono utili per il diritto a pensione.
  • Non spetta la rivalutazione annuale.
  • L’indennità è assoggettata all’imposizione fiscale.
  • Può spettare il bonus Renzi.
  • Per i lavoratori pubblici, dipendenti delle Amministrazioni pubbliche che richiedono l’Ape sociale, i termini di pagamento dell’indennità di TFS/TFR iniziano a decorrere solo dopo il compimento dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia.

 

Documenti necessari

Carta d'identità e tessera sanitaria del richiedente e del coniuge (se coniugato)

Verbale di invalidità civile  con percentuale superiore al 74% (se rientrante in questa casistica)

Documentazione attestante l'assistenza al familiare in stato di handicap (se rientrante in questa casistica)

Documentazione attestante l'attività faticosa e rischiosa - AP116  (se rientrante in questa casistica)

Lettera di licenziamento se disoccupato

Data di matrimonio o di variazione dello stato civile

Dichiarazione dei redditi

 

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