Pensioni

Pensione anticipata "Quota 103"

A chi è rivolto

Il comma 87 modifica l’art. 14 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019. Tale comma prevede il pensionamento anticipato “quota 102”, innalzando – per l’anno 2022 - di due anni l’età prevista per il precedente trattamento “quota 100” (istituito in via sperimentale nel triennio 2019-2021).

La legge di bilancio 2023 inserisce l’art. 14.1 - “Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile” - nel decreto-legge n. 4/2019, convertito in legge n.26/2019.

La norma prevede l’introduzione, in via sperimentale per l’anno 2023, della “pensione anticipata flessibile” (cd. Quota 103), che si consegue con un’età anagrafica di almeno 62 anni e con un’anzianità contributiva di almeno 41 anni da perfezionare entro il 31.12.2023.

Si tratta di un’ulteriore possibilità sperimentale di pensionamento anticipato che si aggiunge a “quota 100” (62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2021) e “quota 102” (64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2022).

Come già previsto per “quota 100 e 102”, il diritto alla “pensione anticipata flessibile”, maturato entro il 31.12.2023, può essere esercitato anche successivamente a tale data.

A differenza delle altre tipologie di pensionamento anticipato, la norma introduce un limite massimo erogabile dell’importo di pensione mensile, che non potrà superare cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, relativamente alle mensilità di anticipo di tale pensionamento rispetto al momento del raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (art. 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011).

 

Chi ne ha diritto

Sono destinatari della norma, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS e alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge 335/1995). E’ invece escluso il personale militare delle Forze Armate, della Polizia e Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, in quanto destinatari di specifica disciplina.

Ai fini della decorrenza della “pensione anticipata flessibile” continua ad operare il regime delle finestre mobili, che sono diversificate a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della gestione previdenziale che liquida il trattamento pensionistico.

Pertanto, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che maturano i citati requisiti anagrafici e contributivi, entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal aprile 2023; coloro che maturano dal 1° gennaio 2023 in poi, conseguono il diritto alla decorrenza del pensionamento anticipato “trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi”.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, si applicano le seguenti disposizioni:

  • le lavoratrici e i lavoratori che maturano i citati requisiti, entro il 31.12.2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023; coloro che maturano dal 1° gennaio 2023 possono accedere al trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti stessi” e comunque non prima del 1° agosto 2023;

  • la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi;

  • non possono essere collocati a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età al compimento dei 65 anni, qualora abbiano perfezionato i requisiti per l’accesso a “pensione anticipata flessibile”.

Per il personale del comparto scuola ed AFAM, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si applicano le specifiche disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 449/1997: la decorrenza viene quindi fissata dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (1° settembre, 1° novembre) dello stesso anno di maturazione dei requisiti. Tale personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023.

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