Prestazioni Assistenziali

Pensione di Invalidità ai Mutilati e Invalidi Civili

A chi è rivolto

I cittadini italiani con residenza in Italia, i cittadini comunitari ed extracomunitari con un regolare permesso di soggiorno nel nostro Paese, della durata di almeno un anno, possono accedere alle prestazioni economiche in base alla valutazione della invalidità accertata e se in possesso di ulteriori e specifici requisiti relativi all'età, al reddito, al mancato svolgimento di attività lavorativa e alla frequenza scolastica.

La domanda amministrativa di accertamento sanitario, che darà luogo all'eventuale prestazione economica, deve essere preceduta dall’invio telematico all’Inps del certificato medico redatto dal medico di famiglia, dallo specialista nella patologia denunciata, purché abilitati dall’Inps, o dal medico del Patronato.

Il medico certificatore, dopo l'invio del certificato consegna all'assistito:

  • l'attestato di trasmissione che riporta il numero di certificato;
  • la copia originale firmata del certificato;
  • l'eventuale certificato di non trasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare.

Entro e non oltre i 90 giorni dall’invio del certificato, l’interessato deve inoltrare telematicamente all’Inps la domanda amministrativa che sarà abbinata al certificato.

L’Inps, a seguito della domanda amministrativa, rilascia una ricevuta con il numero di protocollo e l'eventuale data di visita. L'accertamento sanitario verrà effettuato dalla commissione medica della ASL, integrata da un medico dell'Inps, ovvero direttamente dalla commissione medica Inps nelle Regioni che hanno stipulato apposite convenzioni con l’Istituto. L'esito della visita verrà validato dal responsabile del Centro Medico Legale Inps, che può disporre la visita diretta del cittadino richiedente.

A causa dell’emergenza  epidemiologica Covid 19, l’Inps ha sospeso le attività medico-legali di accertamento sanitario dell’invalidità civile, cecità, handicap e disabilità prevedendo, esclusivamente per i malati oncologici di cui l’art. 6, c. 3-bis della legge 80/2006, e per i richiedenti l’accertamento dell’Handicap grave, la possibilità di accertare il requisito sanitario in base alla valutazione della documentazione agli atti. La ripresa delle attività medico-legali è stata annunciata dall’Inps per giugno 2020. Successivamente, l’’articolo 29 ter del decreto legge n. 76/2020 (decreto semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 120/2020, “Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap”, ratifica le suddette attività di accertamento sanitario agli atti  e le estende a tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

Terminata la fase sanitaria, se l'esito accertato dà titolo a prestazioni economiche, si passerà alla concessione delle stesse con la compilazione, in modalità telematica, del modello AP70 relativo all'autocertificazione degli ulteriori requisiti amministrativi previsti.

Dal  2019  è stata introdotta una semplificazione delle modalità di trasmissione delle domande che consiste nell'anticipare in sede di domanda di accertamento sanitario, le informazioni di natura socio-economica previste dal modello AP70.  Tale modalità, in un primo momento rivolta esclusivamente ai soggetti richiedenti l'accertamento sanitario finalizzato all'indennità di accompagnamento ovvero a coloro che hanno superato l’età prevista per la pensione o assegno di invalidità civile, dal 1° giugno 2020 è stata estesa anche ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni i quali, contestualmente all'inoltro della domanda di accertamento sanitario di invalidità civile, sordità e cecità, dovranno inserire i dati necessari alla liquidazione dell'eventuale prestazione economica. 

Ad oggi, i minori sono esclusi da tale modalità semplificata di presentazione della domanda. Pertanto, alla fine della fase sanitaria, dovranno inviare all'INPS il modello AP70 con i dati utili alla liquidazione della eventuale prestazione.

Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l’inoltro e la gestione delle domande.

Chi ne ha diritto

E’ la prestazione economica rivolta agli invalidi totali che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni; ai fini del diritto alla prestazione è necessario il riconoscimento sanitario di una invalidità totale e permanente (100%).

Come per l’assegno mensile degli invalidi parziali, anche per la pensione degli invalidi totali il reddito da considerare è quello individuale ovvero posseduto dal solo richiedente anche se coniugato. Se si tratta di prima liquidazione, il reddito da considerare è quello dello stesso anno, mentre negli altri casi il riferimento è al reddito dell'anno precedente. I redditi da pensione si considerano sempre nell'anno in corso. Per il 2021, il limite di reddito è pari a € 16.982,49.

I redditi da considerare e da escludere dal computo sono gli stessi previsti per l’assegno mensile di assistenza.

E’ compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio. In caso di pluriminorazioni è cumulabile con le pensioni per cecità e sordità.

L'importo è uguale a quello dell’assegno mensile di assistenza ed è ugualmente erogato per 13 mensilità annue (per il 2021 è pari a € 287,09). Analogamente all’assegno degli invalidi civili parziali, dal 1° gennaio 2001 la prestazione è maggiorata di € 10,33 alle condizioni previste dalla legge ma, diversamente dall'assegno e al pari delle pensioni non reversibili dei ciechi assoluti e dei sordi, dal 20 luglio 2020, è soggetta all'incremento fino a 652,02 per il 2021, già dal compimento del 18° anno di età, semprechè sussistano i requisiti reddituali individuali e coniugali a tal fine previsti. 

Al compimento del 67° anno di età, in luogo della pensione di inabilità, viene erogato l'assegno sociale sostitutivo.

Documenti necessari

Certificato di medico abilitato alla compilazione online (specificare richiesta: indennità di accompagnamento, legge 104, assegno di invalidità)

Carta d'identità e tessera sanitaria richiedente e coniuge (se coniugato), permesso di soggiorno valido se richiedente straniero

Codice iban intestatario unico o coientestato con persona vivente

Nomina del tribunale se presente amministratore di sostegno

Ultima dichiarazione dei redditi

Certificato di ricovero in ospedale o in altra struttura se ricoverato (accompagnamento)

Credits: Batmad.it