Prestazioni Assistenziali

Assegno Unico e Universale per i figli a carico

A chi è rivolto

In data 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 309) il Decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, che istituisce l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUUF), in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge n. 46/2021.

L’Assegno costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il Decreto in oggetto, precisa che si considerano figli minorenni a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE (calcolato ai sensi dell’ISEE minorenni o ISEE minorenni corrente). Nel caso di nuclei familiari con figli maggiorenni l’ISEE è calcolato ai sensi dell’ISEE ordinario o ISEE ordinario corrente. I redditi e gli importi che determinano il limite reddituale del figlio minorenne o maggiorenne (sino al 21° anno di età) sono riferiti al secondo anno solare precedente alla presentazione della DSU.

Nel caso di DSU presentata nel 2022 i redditi sono dell’anno fiscale 2020. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati auto dichiarati in domanda dal richiedente l’Assegno, fermo restando il rispetto dei criteri istitutivi dell’ISEE (Dpcm 159/2013). Dal 1 marzo 2022, non saranno più riconosciute le prestazioni di ANF e AF riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'Assegno unico. Continueranno, invece, ad essere riconosciuti gli ANF ai nuclei composti unicamente dai coniugi, anche uniti civilmente, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti o senza limiti di età, nel caso si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro a vausa di infermità o difetto fisico o mentale, o nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Dal 1° marzo 2023 coloro che nel periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda. Rimane obbligatorio presentare l'ISEE 2023  per usufruire dell'importo corrispondente alla fascia dei reddito ISEE. Inoltre, la Legge di Bilancio 2023 prevede un aumento dell'AUU, ma questo è riconosciuto solo ed esclusivamente a coloro che presenteranno un ISEE valido e attestato entro il 28 febbraio 2023.

Chi ne ha diritto

L’assegno è riconosciuto:

❖ per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;

❖ per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per cui ricorra una delle seguenti condizioni:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo (riferito all’anno di presentazione della domanda di AUUF) inferiore a 8.000 euro annui;
  • sia registrato/a come disoccupato/a e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
  • svolga il servizio civile universale;

❖ per ciascun figlio/a con disabilità a carico, senza limiti di età.

L'Assegno spetta nell'interesse del figlio in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. Al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull’Assegno.

REQUISITI

L’AUUF è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

❖ sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

❖ sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

❖ sia residente e domiciliato in Italia con i figli a carico, residenti sul territorio italiano;

❖ sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO

Il Decreto legislativo in oggetto prevede per ciascun figlio minorenne un importo pari a 175 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Si riduce gradualmente all’aumentare del livello di ISEE fino a raggiungere un valore di 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Per quanto riguarda i figli maggiorenni, è previsto fino al compimento del ventunesimo anno di età un importo pari a 85 euro mensili. Anche in questo caso l’importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Si riduce gradualmente all’aumentare del livello di ISEE fino a raggiungere un valore di 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Sono previste maggiorazioni in caso di:

  • famiglie con tre o più figli
  • figli con disabilità
  • madre < 21 anni
  • entrambi i genitori hanno reddito da lavoro. 
Documenti necessari

ISEE in corso di validità per usufruire della maggiorazione prevista per i nuclei familiari con ISEE < 25.000 euro

IBAN (del richiedente e dell'altro genitore)

Documento di Identità e Tessera Sanitaria

Verbali di invalidità civile e della L. 104/1992 (in presenza di figli disabili)

 

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