Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, in cui i beneficiari si impegnano sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale.
La domanda per il Reddito di Cittadinanza può essere presentata telematicamente (www.redditodicittadinanza.gov.it), presso i Patronati, i Centri di Assistenza Fiscale, o gli uffici postali.
Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l’inoltro della domanda di Reddito di Cittadinanza in collaborazione con il CAAF Cgil.
Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di una serie di requisiti.
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 il reddito di cittadinanza sarà riconosciuto nel limite massimo di 7 mensilità. Le suddette disposizioni non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le Regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.
Per i beneficiari del reddito di cittadinanza di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.
Inoltre, viene previsto che si decade dal beneficio del reddito nel caso di rifiuto della prima offerta di lavoro (anche non congrua). Per quanto riguarda la quota del reddito di cittadinanza destinata all'affitto, la legge di Bilancio ha previsto che sarà pagata direttamente ai proprietari. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all’INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla sola parte eccedente.
Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024.
Requisiti di Cittadinanza
Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:
È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso di:
Relativamente ai requisiti economici appena elencati, i cittadini di Paesi extracomunitari devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. Non è richiesta tale certificazione:
Altri requisiti
Per accedere alla misura è necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:
Il richiedente non deve poi essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L’importo dell’assegno è determinato tenendo conto attraverso una scala di equivalenza del numero di componenti il nucleo familiare. La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti in una delle seguenti condizioni: