Prestazioni Assistenziali

Prestazioni economiche a favore dei sordi

A chi è rivolto

I cittadini italiani e dell’Unione europea residenti nel nostro paese, nonché gli extracomunitari con un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, se in possesso degli ulteriori requisiti richiesti, possono accedere alle prestazioni previste dalla legge per i sordi.

La domanda amministrativa di accertamento sanitario, che darà luogo all'eventuale prestazione economica, deve essere preceduta dall’invio telematico all’Inps del certificato medico redatto dal medico di famiglia, dallo specialista nella patologia denunciata, purché abilitati dall’Inps, o dal medico del Patronato.

Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l’inoltro e la gestione delle domande.

Chi ne ha diritto

Le prestazioni economiche previste, variabili a seconda dei requisiti dell'assistito sono le seguenti:

Pensione non reversibile

E’ la prestazione che spetta ai sordi di età compresa tra i 18 e i 67 anni.

Per il diritto alla prestazione è necessario che gli interessati siano stati riconosciuti affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.

Il reddito da considerare è quello individuale ovvero posseduto dal solo richiedente anche se coniugato. Se si tratta di prima liquidazione, il reddito di riferimento è quello dello stesso anno, mentre negli altri casi, ci si riferisce al reddito dell'anno precedente; ad eccezione dei redditi da pensione che rilevano sempre nell’anno in corso. Per il 2021, il limite di reddito è pari a € 16.982,49.

I redditi da considerare e da escludere dal computo sono gli stessi previsti per le altre prestazioni di invalidità e cecità civile.

E' compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio. E’ altresì compatibile con l’attività lavorativa. In caso di pluriminorazioni è cumulabile con le pensioni per cecità e invalidità civile.

Per il 2021, l'importo è pari a € 287,09 ed è erogato per 13 mensilità annue. Al pari delle altre prestazioni assistenziali per invalidità e cecità civile, dal 1° gennaio 2001 è stato “maggiorato” di € 10,33 alle condizioni previste dalla legge e già dal 18° anno di età è soggetta all'incremento fino a 652,02 per l'anno 2021, semprechè sussistano i requisiti reddituali e coniugali a tal fine previsti (vedi pensione di invalidità).

Dopo i 67 anni di età, in luogo della pensione non reversibile per sordità, viene erogato l'assegno sociale sostitutivo.

Indennità di comunicazione

E’ la prestazione che spetta a qualsiasi età al solo titolo della minorazione, indipendentemente dalle condizioni economiche.

Per il diritto all’indennità è necessario che i richiedenti siano stati riconosciuti dalla competente commissione medica, affetti da ipoacusia pari o superiore a 60 decibel htl nell'orecchio migliore (se di età fino a 12 anni) ovvero superiore a 75 decibel htl nell'orecchio migliore (dopo il 12° anno di età).

E' compatibile con il ricovero a totale carico dello Stato e con l'attività lavorativa. In caso di pluriminorazioni, è cumulabile con le indennità di accompagnamento degli invalidi e ciechi civili.

Da sottolineare che per i minori la prestazione è incompatibile con l'indennità di frequenza. E' ammessa la possibilità di opzione per il trattamento più favorevole.

Per il 2021, l'importo è di € 258,82 ed è erogato per 12 mensilità annue.

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