Prestazioni Assistenziali

Pensione di Cittadinanza

A chi è rivolto

La Pensione di Cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. E’ rivolta ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, o che convivono esclusivamente con una o più persone in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, di età inferiore ai 67 anni.

La Pensione di Cittadinanza sarà abrogata a partire dal 1 gennaio 2024. Per tutto il 2023 essa invece spetta per un massimo di diciotto mesi, rinnovabili in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. La durata deve in ogni caso essere considerata alla luce dell’abrogazione della PdC a decorrere dal 2024.

Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l’inoltro della domanda di Pensione di cittadinanza.

Chi ne ha diritto

Il beneficiario della Pensione di Cittadinanza è il nucleo familiare, costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica:

  • i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
  • i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
  • il figlio/a maggiorenne non convivente con i genitori, fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni; è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF; non è coniugato e non ha figli/e.

Il richiedente deve cumulativamente:

  • essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi dell'Unione Europea o essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere residente in Italia da almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • un valore dell'ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore a 9.360 euro
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di 30.000 euro
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, cosi come definita ai fini ISEE, presente nel nucleo
  • un valore del reddito familiare inferiore a 7.560 euro moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia è incrementata di 1.800 euro (9.360 euro totali) qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
    Il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, è incrementato fino ad un massimo di 2,2.
  • Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di:
    • autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità
    • navi e imbarcazioni da diporto.

Non ha diritto alla Pensione di cittadinanza il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie (tranne quelle per giusta causa), nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni.

La Pensione di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI, della DIS COLL e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Fermo restando il mantenimento dei requisiti richiesti, la Pensione di cittadinanza è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare.

Nel corso della fruizione della Pensione di cittadinanza, nel caso di svolgimento di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito derivante dall’attività lavorativa, nella misura dell’80%, è rilevante al fine della determinazione del beneficio.

Per quanto riguarda lo svolgimento di attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il reddito è individuato secondo il principio di cassa.

La decorrenza del beneficio è fissata dal 1° giorno del mese successivo a quello della domanda.

 

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