Prestazioni Assistenziali

Assegno al Nucleo Familiare (ANF)

A chi è rivolto

L’assegno al nucleo familiare (L.153/88) spetta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati con trattamenti liquidati nel fondo lavoratori dipendenti.

Dal 1° aprile 2019 i lavoratori dipendenti potranno inoltrare le domande unicamente in via telematica all'Inps, attraverso il portale e non più al datore di lavoro, che comunque continuerà ad anticipare le quote spettanti nella busta paga del lavoratore stesso. I pensionati devono richiedere il trattamento all’Inps sempre in modalità telematica.

Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l’inoltro e la gestione delle domande.

Chi ne ha diritto

Condizione fondamentale per la percezione dell’assegno al nucleo familiare è che il reddito familiare complessivo derivi per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati. Se nell’anno precedente il nucleo familiare non ha percepito alcun reddito, l’assegno viene comunque erogato; mentre non spetta se ha posseduto esclusivamente redditi di natura diversa dal lavoro dipendente, per quanto di modesta entità (ad esempio la casa di abitazione).

L’importo dell’assegno varia a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito, secondo le apposite tabelle emanate annualmente dall’INPS.

Sono rilevanti tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare nell’anno precedente la competenza, quali:

  • redditi imponibili Irpef al netto della sola contribuzione previdenziale;
  • redditi a tassazione separata;
  • assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato;
  • redditi conseguiti all’estero.

Sono rilevanti solo se complessivamente superiori a €1032,91:

  •  borse di studio;
  • pensioni sociali o assegno sociale;
  • pensioni erogate ad invalidi civili;
  • interessi di conti correnti, depositi, BOT, CCT ecc.;
  • proventi da quote di investimento.

Sono invece da escludere dal calcolo i seguenti redditi:

  •  arretrati di integrazione salariale;
  • Tfr;
  • assegno al nucleo familiare stesso;
  • pensioni di guerra;
  • pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte in servizio di leva;
  • indennità di accompagnamento;
  • rendite vitalizie Inail;
  • assegni di superinvalidità su pensioni privilegiate dello stato;
  • indennità di frequenza.

L’assegno deve essere richiesto entro il 30 giugno di ogni anno, in quanto viene erogato da luglio al giugno dell’anno successivo.

Si possono richiedere fino a 5 anni di importi arretrati.

Nella composizione del nucleo rilevano i seguenti familiari:

  • coniuge, anche non convivente purché non separato;
  • figli/e minorenni legittimi, legittimati ed equiparati, naturali, o anche nati/e da precedente matrimonio e affidati al richiedente o al coniuge. I figli/e, anche maggiorenni, se inabili.
  • fratelli e sorelle del solo richiedente, se minorenni o maggiorenni inabili.
Documenti necessari
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