Prestazioni Assistenziali

Prestazioni economiche per ciechi civili

A chi è rivolto

I cittadini italiani e dell’Unione europea residenti nel nostro Paese, nonché gli extracomunitari con soggiorno legale in Italia e titolarità di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, se affetti da cecità parziale o totale e in possesso degli ulteriori requisiti richiesti, possono accedere alle prestazioni previste dalla legge per i ciechi civili.

La domanda amministrativa di accertamento sanitario, che darà luogo all'eventuale prestazione economica, deve essere preceduta dall’invio telematico all’Inps del certificato medico redatto dal medico di famiglia, dallo specialista nella patologia denunciata, purché abilitati dall’Inps, o dal medico del Patronato.

Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l’inoltro e la gestione delle domande.

Chi ne ha diritto

Le prestazioni economiche previste, variabili a seconda dei requisiti dell'assistito sono le seguenti:

Pensione non reversibile per i ciechi totali

E’ la prestazione economica che spetta ai ciechi assoluti di età superiore ai 18 anni e, a differenza delle prestazioni rivolte agli invalidi civili e sordi, anche dopo i 67 anni.

Per il diritto alla prestazione è necessario che l’interessato, in sede di accertamento sanitario, risulti avere un residuo visivo in entrambi gli occhi uguale a “00” ovvero la mera percezione dell’ombra o della luce.

Come per le prestazioni economiche di invalidità civile, per la pensione non reversibile dei ciechi assoluti, il reddito da considerare è quello individuale ovvero posseduto dal solo richiedente anche se coniugato ed è riferito all’anno in corso in fase di prima liquidazione e all’anno precedente successivamente, ad eccezione del reddito relativo a pensioni che viene sempre considerato con riferimento all’anno in corso.

Per il 2021, il limite di reddito, come quello della pensione degli invalidi civili, è pari a €. 16.982,49.

I redditi da considerare e da escludere dal computo sono gli stessi previsti per il diritto alle prestazioni di invalidità civile (vedi assegno mensile di assistenza).

E' compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio. In caso di pluriminorazioni è cumulabile con le pensioni per invalidità civile e sordità.

La pensione ai ciechi assoluti è incompatibile con la pensione sociale o l'assegno sociale ma tali prestazioni possono essere erogate in misura differenziale laddove il loro importo sia superiore alla pensione non reversibile dei ciechi.

Per il 2021, l'importo è pari a €. 287,09 per la pensione erogata ai ciechi assoluti ricoverati; sale a € 310,48 per quelli non ricoverati.

Al pari delle prestazioni degli invalidi civili, dal 1° gennaio 2001 la pensione non reversibile è stata maggiorata di € 10,33 alle condizioni previste dalla legge e già dal 18° anno di età è soggetta all'incremento fino a 652,02 per l'anno 2021, semprechè sussistano i requisiti reddituali e coniugali a tal fine previsti (vedi pensione di invalidità).

Al compimento del 67° anno di età, la pensione erogata ai ciechi assoluti continua ad essere pagata nella sua forma originaria, ovvero non sostituita dall’assegno sociale ma, così come per l’assegno sociale sostitutivo delle prestazioni degli invalidi civili e dei sordi, è soggetta alle maggiorazioni e all’incremento previsti dalla legge.

Indennità di accompagnamento

E’ la prestazione che spetta ai ciechi assoluti di qualsiasi età ed è svincolata da requisiti reddituali.

Per il diritto alla prestazione è necessario che l’interessato, in sede di accertamento sanitario, risulti avere un residuo visivo in entrambi gli occhi uguale a “00” ovvero la mera percezione dell’ombra o della luce.

E' incompatibile con analoghe indennità per cecità di guerra, di lavoro o di servizio, fatta salva la facoltà di opzione.

E' compatibile con l'attività lavorativa e con il ricovero presso strutture pubbliche. In presenza di pluriminorazioni, è cumulabile con l’indennità di accompagnamento degli invalidi civili totali e l’indennità di comunicazione dei sordi.

Per il 2021, l'importo mensile, erogato per 12 mensilità annue, è di €. 938,35.

Pensione non reversibile per ciechi parziali o ventesimisti

E’ la prestazione economica che spetta ai ciechi parziali a qualsiasi età.

Per il diritto alla prestazione è necessario che l’interessato, in sede di accertamento sanitario, risulti avere un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

I requisiti reddituali sono gli stessi previsti per i ciechi assoluti.

E' compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.

Per il 2021 l'importo è pari a €. 287,09 e dal 1° gennaio 2001 la pensione non reversibile è stata maggiorata di € 10,33 alle condizioni previste dalla legge.

Indennità speciale per ciechi parziali

E’ la prestazione che spetta ai ciechi civili parziali (ventesimisti) svincolata dall’età e da requisiti reddituali.

Per il diritto alla prestazione è necessario che l’interessato, in sede di accertamento sanitario, risulti avere un residuo visivo i non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

E' incompatibile con analoghe indennità per cecità di guerra, di lavoro o di servizio, fatta salva la facoltà di opzione.

L'indennità è cumulabile con la pensione per ciechi parziali. E' altresì cumulabile con l'attività lavorativa, con l'eventuale ricovero in istituti, anche a titolo gratuito e, in caso di pluriminorazioni con l'indennità di accompagnamento per invalidità civile e con l’indennità di comunicazione.

Per il 2021, l'importo mensile, erogato per 12 mensilità annue, è di € 213,79

Documenti necessari
Credits: Batmad.it