Sanità e Malattia

Indennità per talassemia

A chi è rivolto

Si tratta di una indennità economica destinata ai lavoratori/trici affetti da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme). Successivamente, con la legge 350/2003, il sostegno è stata esteso anche ai lavoratori/trici affetti da talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.

Hanno diritto all'indennità tutti i lavoratori/trici, siano essi pubblici dipendenti, dipendenti di aziende private, autonomi o liberi professionisti, che possono vantare non meno di 10 anni di anzianità contributiva (accreditati presso qualsiasi ente previdenziale) e almeno 35 anni di età anagrafica.

Tale beneficio, che ha una funzione di sostegno al reddito, può essere cumulato sia con la retribuzione sia con qualsiasi altra prestazione previdenziale o assistenziale, senza limite di reddito; è esente da Irpef, in quanto prestazione assistenziale; ed è pagata dall’Inps anche ai lavoratori/trici che versano la contribuzione ad altri Enti Previdenziali.

La possono richiedere i cittadini italiani, i cittadini della Comunità europea, iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo e chi ha residenza stabile e abituale sul territorio italiano.

Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e la gestione di eventuali controversie.

Chi ne ha diritto

Misura della prestazione

L'importo dell’indennità è pari a quello annuale del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, (515,07 euro mensili per il 2020) e sarà erogata per 13 mensilità, a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.

L’Inps dispone che l’indennità per i nuovi soggetti aventi diritto non può avere decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 2004. Nel caso in cui uno dei requisiti sia perfezionato successivamente alla suddetta data, la decorrenza dell’indennità è fissata al 1° giorno del mese successivo il raggiungimento dei requisiti richiesti.

Documenti necessari

Ai fini della concessione del beneficio, l'istanza deve essere inoltrata in via telematica alla sede INPS competente per il territorio di residenza del richiedente.

A corredo della domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- la certificazione attestante le malattie sopra riportate, rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche che si occupano di tali patologie;

- la documentazione relativa all’anzianità contributiva posseduta in Enti previdenziali diversi dall’Inps. Provvederà invece direttamente l'INPS a verificare il requisito nel caso di contribuzione versata presso l'istituto;

-  le coordinate bancarie del conto corrente per l’accredito della prestazione.

Credits: Batmad.it