Handicap

Congedo biennale non retribuito

A chi è rivolto

La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti pubblici o privati, possono richiedere un periodo di congedo per eventi e cause particolari (per gravi motivi). E’ possibile usufruire del congedo, in maniera continuativa o frazionata, per un periodo non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa.

Il congedo può essere richiesto per sé stesso; per la famiglia anagrafica; per i soggetti non conviventi (di cui all’art. 433 del codice civile) quali: coniuge, figli/e, nipoti, in caso di mancanza dei figli/e, genitori, progenitori, se mancano genitori, generi/nuore, suoceri, fratelli/sorelle); portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

Per gravi motivi si intendono:

  • necessità derivanti dal decesso di uno dei familiari indicati;
  • circostanze che richiedono il particolare impegno del dipendente per la cura/assistenza degli stessi;
  • situazioni di grave disagio personale (separazione, divorzio, ecc.) ad esclusione della malattia;
  • situazioni patologiche, acute o croniche, dei familiari indicati.

N.B. Il lavoratore che ha già fruito del congedo non retribuito, non può avvalersi del congedo biennale retribuito; allo stesso modo, il lavoratore che debba assistere due familiari con handicap grave non può godere del raddoppio e cioè di quattro anni di astensione retribuita.

La domanda per ottenere il congedo va inoltrata, unitamente alla copia del verbale di certificazione di gravità dell’handicap, a:

  • per i lavoratori privati, all’Istituto previdenziale, allegando la documentazione comprovante la grave disabilità; in copia, al datore di lavoro, indicando nella domanda, la modalità di fruizione dei permessi o congedi.
  • per i lavoratori pubblici, l’istanza va presentata all'amministrazione con la comunicazione della modalità di fruizione dei permessi e congedi.

Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.

Chi ne ha diritto

I congedi sono concessi esclusivamente in presenza di riconoscimento di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92). La legge 104/92 e il D.lgs. 151/01 e loro successive modifiche dispongono agevolazioni lavorative per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (per la durata del contratto).

Documenti necessari
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