Contribuzione

Costituzione della posizione assicurativa

A chi è rivolto

La costituzione della posizione assicurativa consiste nel trasferimento della contribuzione presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti nel caso in cui un iscritto ad un fondo sostitutivo o esclusivo abbia cessato tale iscrizione entro il luglio 2010 senza aver maturato il diritto a pensione. Il trasferimento della contribuzione avviene a titolo gratuito.

Nel caso in cui sia già stata presentata domanda di ricongiunzione i lavoratori che hanno cessato dall’iscrizione senza diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, possono richiedere di rinunciarvi e la restituzione delle eventuali rate di onere già versate, a condizione che:

  • la domanda di ricongiunzione sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010
  • la ricongiunzione non abbia determinato la liquidazione di una pensione
  • la richiesta di recesso sia stata effettuata entro il 2013.
     

Nel caso in cui sia già stata chiesta domanda di totalizzazione i lavoratori che hanno cessato dall’iscrizione senza diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, possono rinunciare alla domanda di pensione in totalizzazione a condizione che:

  • la domanda sia stata presentata entro il 2012
  • il procedimento non sia ancora concluso
     
Chi ne ha diritto

La costituzione della posizione assicurativa è stata abrogata a partire dal 31 luglio 2010. L’abrogazione della norma ha prodotto effetti diversi a seconda che l’interessato fosse iscritto alla Cassa dei dipendenti dello Stato (C.T.P.S.) o alla Cassa dei dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L).

  • C.T.P.S.: la norma di abrogazione della costituzione della posizione assicurativa ha salvaguardato i lavoratori cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010, per i quali continua a trovare applicazione la Costituzione della Posizione Assicurativa d’ufficio. Il diritto alla Costituzione della Posizione Assicurativa può essere esercitato anche dai superstiti a condizione che possano vantare il diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria e che, ovviamente, la cessazione dal servizio sia avvenuta entro il 30 luglio 2010.
  • C.P.D.E.L.: la costituzione della posizione assicurativa avviene a domanda. Ovviamente, la condizione per esercitare la Costituzione della Posizione Assicurativa è che la cessazione dell’iscrizione a tali casse, sia intervenuta entro il 30 luglio 2010 e senza maturazione del diritto a pensione. Anche in questo caso, a partire dal 2013, il diritto alla Costituzione della Posizione Assicurativa puà essere esercitato anche dai superstiti a condizione che possano vantare il diritto a pensione nell’A.G.O. e che, ovviamente, la cessazione dal servizio sia avvenuta entro il 30 luglio 2010.
     
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