Maternità e Paternità

Congedo di Paternità

A chi è rivolto

Il congedo di paternità è un periodo di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro riconosciuto al padre lavoratore.

Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.

 

Chi ne ha diritto

Lavoratori Dipendenti

Lavoratori Autonomi e Parasubordinati

 

Lavoratori Dipendenti

  • Congedo obbligatorio: Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore anche durante il periodo di congedo obbligatorio post partum della madre. Per questa prestazione è necessario fare richiesta al datore di lavoro con un anticipo di almeno quindici giorni e non è prevista alcuna richiesta all’INPS.
  • Congedo facoltativo: di uno o due giorni, anche continuativi, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Non è un diritto autonomo e comporta la rinuncia della madre ad uno, o a due giorni secondo la richiesta, del suo congedo obbligatorio.

Per la fruizione del congedo obbligatorio al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro per conto INPS. Il congedo è coperto da contribuzione figurativa, accreditata nelle stesse modalità e misura di quello obbligatorio della madre.

E' sempre riconosciuto il diritto ad astenersi dal lavoro nei tre mesi successivi alla nascita del figlio nei casi di:

  • morte o grave infermità della madre
  • abbandono del figlio da parte della madre
  • affidamento esclusivo al padre

L’indennità giornaliera, in questo caso, è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, percepita nel mese immediatamente precedente l’astensione dal lavoro.
Molti contratti collettivi prevedono a carico del datore di lavoro un’integrazione dell’indennità fino a raggiungere la normale retribuzione in costanza di rapporto di lavoro.

 

Lavoratori Autonomi e Parasubordinati

E' sempre riconosciuto il diritto ad astenersi dal lavoro nei tre mesi successivi alla nascita del figlio nei casi di:

  • morte o grave infermità della madre
  • abbandono del figlio da parte della madre
  • affidamento esclusivo al padre

L’indennità spetta al padre lavoratore autonomo per il periodo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice dipendente/autonoma, o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono da parte della madre e in caso di affidamento esclusivo al padre. Il padre lavoratore autonomo deve presentare domanda telematica all’Inps.
Il diritto è esteso ai padri liberi professionisti nei casi in cui la madre sia morta, gravemente malata, abbia abbandonato il figlio o vi sia l’affidamento esclusivo al padre. La domanda deve essere inoltrata all’Ente competente che gestisce le forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti.

L’indennità, erogata direttamente dall’INPS, spetta nella misura dell’80% del reddito derivante da collaborazione a progetto e assimilata o derivante da lavoro libero professionale prodotto nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile in relazione alla data presunta del parto.

Documenti necessari

Carta d'identità e codice fiscale del richiedente
Codice fiscale del figlio
Codice fiscale dell'altro genitore
Ultima busta paga
Ultima dichiarazione dei redditi

Credits: Batmad.it