Handicap

Permessi e congedi per lavoratori part time

A chi è rivolto

Ai lavoratori part time portatori di handicap, dipendenti pubblici o privati, anche a tempo determinato (per tutta la durata del contratto) è data possibilità di richiedere:

  • permessi orari (art. 33 c. 2 L. 104/92) di 2 ore al giorno con orario di lavoro uguale o superiore a 6 ore, 1 ora se inferiore alle 6 ore;
  • permessi mensili, in alternativa ai permessi orari, (art. 33 c. 3 L. 104/92) di tre giorni, anche frazionabili se previsto contrattualmente.

La domanda per ottenere i permessi o il congedo va inoltrata, unitamente alla copia del verbale di certificazione di gravità dell’handicap, a:

  • per i lavoratori privati, all’Istituto previdenziale, allegando la documentazione comprovante la grave disabilità; in copia, al datore di lavoro, indicando nella domanda, la modalità di fruizione dei permessi o congedi.
  • per i lavoratori pubblici, l’istanza va presentata all'amministrazione con la comunicazione della modalità di fruizione dei permessi e congedi.

Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.

Chi ne ha diritto

Permessi e congedi sono concessi esclusivamente in presenza di riconoscimento di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92). La legge 104/92 e il D.lgs. 151/01 e loro successive modifiche dispongono agevolazioni lavorative per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (per la durata del contratto).

I permessi e congedi sono concessi purché la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari o, in caso di ricovero, solo in situazioni particolari.

Per i rapporti di lavoro part time, i permessi possono essere riproporzionati. E’ necessario premettere che il part time può essere di tre tipi:

  • orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni, ma per meno ore rispetto al normale orario giornaliero;
  • verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno, ma solo alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno. Se il lavoro viene svolto per mesi interi nell’anno valgono le regole del tempo pieno;
  • misto che contempla una combinazione delle due forme precedenti.

I tre giorni di permesso mensile non vengono ridotti in caso di part time orizzontale o verticale a mesi; nel part time verticale a giorni o settimane e nel part time misto, i tre giorni vengono ridotti proporzionalmente alla riduzione dell’attività lavorativa.

I permessi orari, cioè i tre giorni richiesti a ore, vengono calcolati in base ai giorni lavorativi e all’orario settimanale nel part time verticale a mesi (o di lavoro a tempo pieno), mentre nel part time orizzontale, verticale a settimane o giorni e in quello misto vengono ridotti proporzionalmente alla riduzione dell’attività lavorativa.

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