Handicap

Permessi e congedi per genitori

A chi è rivolto

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari di minori con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a:

  • Prolungamento del congedo parentale (art. 33 comma 1 D.lgs. 151/2001), fruibile in maniera continuativa o frazionata, fino al dodicesimo anno di vita del bambino/a, retribuito al 30%, per un periodo massimo non superiore a 36 mesi, comprensivo dei periodi di astensione facoltativa (art 32 D.lgs. 151/2001). Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Il prolungamento del congedo parentale viene retribuito in misura pari al 30% della retribuzione, prendendo a riferimento soltanto la paga base ed escludendo pertanto la quota ferie, la quota tredicesima, le eventuali altre indennità previste dai diversi contratti nazionali di lavoro. La contribuzione figurativa accreditata è piena.
  • Riposi orari (art. 33 comma 2 L104/92 e art. 42 comma 1 D.lgs. 151/2001), in alternativa al prolungamento del congedo parentale, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino/a. Si può fruire, quindi, di una o due ore di permesso giornaliero retribuito, a seconda dell’orario di lavoro (2 ore al giorno con orario di lavoro uguale o superiore a 6 ore, 1 ora se inferiore alle 6 ore). Le ore di permesso giornaliero sono retribuite interamente sia nel settore privato sia nel settore pubblico. La contribuzione versata nel pubblico è piena ed effettiva, mentre nel privato viene accreditata una contribuzione figurativa convenzionale pari al 200% del valore dell’assegno sociale dell’anno in corso. In questo caso, il lavoratore o la lavoratrice possono integrare il valore figurativo che risultasse ridotto mediante riscatto o tramite la contribuzione volontaria.
  • Permessi giornalieri (art. 33 comma 3 L104/92 e art. 42 comma 2 D.lgs. 151/2001). In alternativa al prolungamento del congedo parentale e ai riposi orari, i genitori hanno diritto a fruire (alternativamente) dei tre giorni di permessi, di cui all'art. 33 c. 3 L104/92. I tre giorni di permesso mensile sono retribuiti interamente sia nel pubblico sia nel privato. L’accredito contributivo è effettivo per il settore pubblico e figurativo per il settore privato. I tre giorni di permesso possono essere frazionati in ore se previsto dal contratto.

La domanda per ottenere i permessi o il congedo va inoltrata, unitamente alla copia del verbale di certificazione di gravità dell’handicap, a:

  • per i lavoratori privati, all’Istituto previdenziale, allegando la documentazione comprovante la grave disabilità; in copia, al datore di lavoro, indicando nella domanda, la modalità di fruizione dei permessi o congedi.
  • per i lavoratori pubblici, l’istanza va presentata all'amministrazione con la comunicazione della modalità di fruizione dei permessi e congedi.

Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA-Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l'inoltro e la gestione della domanda.

 

Chi ne ha diritto

Permessi e congedi sono concessi esclusivamente in presenza di riconoscimento di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92). La legge 104/92 e il D.lgs. 151/01 e loro successive modifiche dispongono agevolazioni lavorative per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (per la durata del contratto).

I permessi e congedi sono concessi purché la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari o, in caso di ricovero, solo in situazioni particolari.

Rimane ferma l'alternatività del diritto e quindi l'impossibilità della fruizione dei benefici contemporaneamente da parte dei due genitori lavoratori dipendenti. E’ invece possibile che un genitore fruisca dei congedi previsti per la maternità e la paternità e l’altro genitore fruisca, nello stesso periodo, dei permessi o congedi per handicap.

Nel 1° anno di vita del figlio/a, solo nei casi in cui le cure non possono essere garantite durante le due ore di permesso per allattamento, previste per la generalità dei neonati, a causa delle difficoltà manifestate dal bambino/a con handicap, è possibile fruire del cumulo del permesso per allattamento con le due ore di permesso per handicap.

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