Contribuzione

Accredito contributi figurativi

A chi è rivolto

I contributi figurativi sono contributi accreditati in assenza di effettivi versamenti e a particolari condizioni. L’accredito avviene, infatti, con riferimento al verificarsi di particolari eventi giudicati meritevoli di tutela da parte della legge.

Questi periodi, pur essendo privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro titolo, sono considerati utili ai fini del diritto e del calcolo della pensione.

Fino al 2012 l’accredito di alcune tipologie di contribuzione figurativa avveniva a domanda dell’interessato. Dal 2013, invece, l’accredito avviene in via automatica in tutti i casi (salva facoltà di rinuncia dell’assicurato) tranne quelli per i quali è impossibile per l’Istituto disporre degli elementi di calcolo senza apposita comunicazione del lavoratore, come ad esempio servizio militare, malattia o maternità al di fuori di un rapporto di lavoro, qualsiasi altro periodo per il quale non sia prevista (o non lo sia stata in passato) apposita dichiarazione del datore di lavoro.

Chi ne ha diritto

La contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti è prevista per i seguenti periodi:

  • di disoccupazione indennizzata
  • di malattia e di infortunio
  • di percezione dell’indennità di mobilità
  • di cassa integrazione guadagni
  • di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio
  • corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio quando la maternità sia intervenuta in un periodo in cui non si prestava attività lavorativa, in presenza di almeno 5 anni di contributi versati o accreditati in costanza di rapporto di lavoro dipendente
  • di assenza dal lavoro per malattia del bambino di età fino a tre anni
  • di astensione facoltativa oltre i sei mesi e tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino
  • di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il terzo e l’ottavo anno di vita
  • di educazione ed assistenza dei figli fino al 6° anno di vita per le pensioni contributive
  • di assistenza a portatori di handicap ex L. 104/1992
  • di assenza dal lavoro per assistenza a figli con più di 6 anni, al coniuge o al genitore con handicap grave, per le pensioni liquidate con il metodo contributivo (25 giorni l’anno, entro un massimo di 24 mesi)
  • di assistenza antitubercolare
  • di servizio militare ed equiparati
  • di persecuzione politica e razziale riconosciuti a lavoratori licenziati per motivi politici di credo politico, sindacale e religioso
  • di aspettativa per svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali provinciali e nazionali
  • di retribuzioni ridotte per contratti di solidarietà
  • di fruizione di sussidi per lavori socialmente utili
  • di percezione della pensione di inabilità successivamente revocata
  • di godimento dell’assegno di invalidità, durante i quali non è stata svolta attività lavorativa; si tratta di periodi utili solo per il diritto (e non per la misura) alla pensione di vecchiaia, nel caso in cui il titolare dell’assegno compia l’età pensionabile e l’assegno stesso venga trasformato, nonché per la pensione ai superstiti
  • per le giornate di riposo fruite dai donatori di sangue o di midollo osseo
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