Il Reddito di Emergenza è una misura di sostegno economico in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Decreto Sostegni del 19 marzo 2021 prevede il Reddito di Emergenza per le mensilità di Marzo, Aprile e Maggio 2021, per un valore da 1.200 a 2.400 euro, incrementato nel caso di presenza in famiglia di un componente in condizioni di grave disabilità.
Il Rem non è compatibile:
La domanda per il Reddito di Emergenza 2021 può essere presentata telematicamente (www.inps.it) oppure presso i Patronati.
Il pagamento viene effettuato dall’INPS tramite bonifico bancario o postale, accredito su libretto postale, bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Posta Italiane S.p.A.).
Rivolgiti con fiducia agli operatori del Patronato INCA Cgil per la consulenza ai fini del diritto e l’inoltro della domanda di Reddito di Emergenza.
Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:
I requisiti 1, 2, 3 devono essere autocertificati nel modulo di presentazione della domanda e saranno oggetto di verifiche ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge.
Il requisito 4 invece, viene verificato dall’Inps nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Importante novità: il Reddito di Emergenza previsto dal Decreto Sostegni sarà concesso anche a coloro cui la Naspi o la Discoll sia scaduta tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, per il solo importo relativo a un componente del nucleo familiare, indipendentemente dagli altri requisiti, in presenza di un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 30.000 euro.
Al momento della presentazione della domanda deve essere presente un ISEE, ordinario o corrente, da cui saranno verificati i redditi e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, rileva l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
Sono necessari inoltre un documento di identità e il codice IBAN per l'accredito da parte dell'INPS se si è titolari di un conto corrente bancario o postale.